Il Garante della Privacy ha ammonito alcune agenzie di stampa e alcuni quotidiani per aver pubblicato, in testate telematiche e su carta, informazioni riguardanti una minorenne vittima di stupro a Cetara, in provincia di Salerno. Da oggi, dunque, gli organi di informazione non possono pubblicare i nomi dei violentatori se ciò rende identificabili le vittime dell’abuso sessuale.
Riportando la notizia di una violenza sessuale in famiglia, alcuni quotidiani hanno rivelato i nomi dei presunti colpevoli, fornendo, in maniera indiretta, dettagli sulla vittima e rendendola quindi riconoscibile.
La necessità di garantire la privacy delle vittime, riconoscendo a queste, soprattutto se minori di età, una tutela rafforzata, costituisce uno delle cariatidi su cui si erge il Codice deontologico dei giornalisti, e uno dei pilastri fondativi della normativa italiana e di quelle Convenzioni Internazionali che dettano i principi che regolano la difesa dei minori, vittime di abusi.
Poco importa se le notizie sono di dominio pubblico, perché divulgate, nelle conferenze stampa, dagli addetti ai lavori o pubblicate da altre testate meno ligi alle regole e alla deontologia professionale. Ciò che importa è garantire la riservatezza di una vittima, riconoscendole una tutela assoluta e rispettando il suo dolore. Gli organi di informazioni non possono quindi rivelare i nominativi dei violentatori, se queste informazioni pregiudicano la privacy di una vittima. Un imperativo il cui rispetto non può prescindere dal ruolo significativo che l’informazione riveste nella società.


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