Certificazione energetica degli edifici, obbligatoria dal primo gennaio 2012

Dal primo gennaio del 2012, secondo la direttiva 2002/91/CE, gli annunci commerciali di vendita delle case e degli edifici, dovranno riportare l’indice di prestazione energetica dell’immobile, cioè la famosa “classe”.

Lo scopo è di far rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica e dunque di ridurre i consumi di energia e l’impatto ambientale degli edifici.

La certificazione energetica degli edifici è stata introdotta dalla direttiva 2002/91/CE al fine di far rispettare all’interno degli Stati membri i requisiti minimi di efficienza energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti, provvedendo alla certificazione del rendimento energetico nell’edilizia.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle iniziative della Comunità europea in relazione ai cambiamenti climatici, impegni assunti con il protocollo di Kyoto, alla sicurezza dell’approvvigionamento. Libro verde sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche ed è stata attuata con il DPR n. 59/2009. Dal 1° luglio 2009 è dunque, obbligatorio in tutta Italia redigere l’attestato di certificazione energetica nel caso di edifici di nuova costruzione nonché nel caso di compravendita di immobili (articolo 6 del D.Lgs. 192/2005).

Le disposizioni nazionali per fare la certificazione energetica degli edifici, sono contenute nel D.M. 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici). Recentemente il D.Lgs. n. 28/2011 ha modificato alcuni articoli del D.Lgs. n. 192/2005, è ora previsto che, nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, sia inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica degli edifici.

In caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica, mentre non è obbligatorio redigere l’atto nel caso in cui l’edificio ne sia sprovvisto.

Dal 1° gennaio 2012, inoltre, è previsto che gli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari riportino l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.(E.L.)

(fonte della notizia http://dirittoambiente.net)

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